Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'articolo e' sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-30;304~art7 · fonte del testo