Art. 7
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Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'articolo e' sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
