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Il Comitato, tecnico per la cinematografia, istituito presso la Presidenza del Consiglio, dei Ministri, e' composto:
- a)dal direttore generale dello spettacolo, presidente;
- b)da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 60 della Direzione generale dello spettacolo;
- c)da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)da un rappresentante dei produttori di film;
- f)da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h)da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- i)da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- l)da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h) i) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato e' presieduto dal funzionario di cui alla lettera b). Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° della Direzione generale, dello spettacolo esercita le funzioni di segretario. I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i membri designati dalle Amministrazioni dello State e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi e', nominato, con le stesse modalita', un membro supplente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
