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Il Comitato, tecnico per la cinematografia, istituito presso la Presidenza del Consiglio, dei Ministri, e' composto:

  • a)dal direttore generale dello spettacolo, presidente;
  • b)da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 60 della Direzione generale dello spettacolo;
  • c)da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)da un rappresentante dei produttori di film;
  • f)da un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • g)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
  • h)da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;
  • i)da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
  • l)da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h) i) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato e' presieduto dal funzionario di cui alla lettera b). Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° della Direzione generale, dello spettacolo esercita le funzioni di segretario. I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i membri designati dalle Amministrazioni dello State e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi e', nominato, con le stesse modalita', un membro supplente.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art4 · fonte del testo