Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1961 al 12 novembre 1965. Leggi il testo vigente →

((Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualita', ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria)). Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario. 1 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

L. 22 dicembre 1960, n. 1565

5

La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 nel modificare la L. 31 luglio 1956, n. 897 ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 12 novembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 13 gennaio 1961. 19 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Sono istituiti presso tolto: la Presidenza, del Consiglio dei Ministri tre Comitati: aggiunto: il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggiotolto: , uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualita'tolto: ;aggiunto: , ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del tolto: Presidente dei Consiglio dei Ministri aggiunto: Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1960, n. 1565

    La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 nel modificare la L. 31 luglio 1956, n. 897 ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art4 · fonte del testo