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((Sono istituiti presso la Presidenza, del Consiglio dei Ministri tre Comitati: uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualita'; ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 13 gennaio 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956. 234 parole tolte, 111 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il Comitato, tecnico per la cinematografia, istituitoaggiunto: Sono istituiti presso la Presidenza tolto: del Consiglio, dei Ministri, e' composto:

tolto: a) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

tolto: b) da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 60 della Direzione generale dello spettacolo;

tolto: c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

tolto: d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

tolto: e) da un rappresentante dei produttori di film;

tolto: f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

tolto: g) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

tolto: i) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

tolto: l) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza delaggiunto: , del Consiglio dei Ministri tre Comitati: uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualita'; ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri tolto: di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h) i) sonoaggiunto: , sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni tolto: sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato e' presieduto dal funzionario di cui alla lettera b). Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Un funzionario di gruppo A di aggiunto: di categoria. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore tolto: al 9° della Direzione generale, aggiunto: a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretariotolto: . I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i membri designati dalle Amministrazioni dello State e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi e', nominato, con le stesse modalita', un membro supplente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n.897

    La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art4 · fonte del testo