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Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza, del Consiglio e composta da otto esperti, di cui due designati dai lavoratori del cinema ed uno rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Societa' italiana, autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art5 · fonte del testo