Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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5 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. 179 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, e' ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza dei Consiglio, nominata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:
tolto: a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, presidente;
tolto: b) dal direttore generale dello spettacolo;
tolto: c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;
tolto: d) da un rappresentante del Ministero dei tesoro;
tolto: e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione e' presieduta dal direttore generale dello spettacolo. Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) e' nominato un supplente. I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati. La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art5 · fonte del testo