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((Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, e' ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza dei Consiglio, nominata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

  • a)dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, presidente;
  • b)dal direttore generale dello spettacolo;
  • c)da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;
  • d)da un rappresentante del Ministero dei tesoro;
  • e)da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione e' presieduta dal direttore generale dello spettacolo. Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) e' nominato un supplente. I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati. La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

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con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 12 novembre 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956. 61 parole tolte, 166 parole aggiunte in 6 capoversi.

Contro tolto: le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia aggiunto: i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, e' ammesso ricorso ad una Commissione tolto: di secondo grado presieduta aggiunto: tecnica, istituita presso la Presidenza dei Consiglio, nominata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

aggiunto: a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenzatolto: , del Consiglio e composta da otto esperti, di cui due designati dai lavoratori del cinema ed uno rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Societa' italiana, autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente aggiunto: dei Consiglio dei Ministri, presidente;

aggiunto: b) dal direttore generale dello spettacolo;

aggiunto: c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

aggiunto: d) da un rappresentante del Ministero dei tesoro;

aggiunto: e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione e' presieduta dal direttore generale dello spettacolo. Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) e' nominato un supplente. I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati. La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n.897

    La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art5 · fonte del testo