Art. 1 — Finalità
Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unita' delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, e' previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 3,8 miliardi, da corrispondere secondo le procedure ed alle condizioni indicate dalla presente legge. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.
Testo vigente dal 30 dicembre 1999
