Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
Art. 2 — Requisiti per la nomina e titoli di preferenza
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Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
- a)essere cittadino italiano;
- b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c)non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
- d)non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e)avere idoneita' fisica e psichica;
- f)non aver compiuto i sessantasette ani di eta';
- g)essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
- h)non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a)essere titolari di trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
- b)avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:
- a)l'esercizio anche pregresso, della professione di avvocato anche dello Stato e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- b)l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
- a)i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
- b)i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
- c)gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- d)coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998
