Art. 3 — Procedimento per la nomina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998. Leggi il testo vigente →
I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui e' appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di Grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facolta' interessate a dare notizia, nelle forme piu' opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata. Le domande, indirizzate, al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della Corte di appello. nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per piu' distretti di corte di appello. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998
