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Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, e' fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonche' le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge. Del pari e' fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali. Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319. L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 24 novembre 2007
