Art. 324 c.p. — Interesse privato in atti di ufficio
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86
Testo vigente dal 12 maggio 1990, tuttora in vigore · versione 124 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86
Testo vigente dal 12 maggio 1990, tuttora in vigore · versione 124 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE DI RIFORMA - CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DI ESSA A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER LA ABROGATA FATTISPECIE (DAL GIUDICE A QUO RITENUTA PIU' GRAVE) DELL'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO, RISPETTO A QUELLA, DELL'ABUSO INNOMINATO DI UFFICIO, PER LA QUALE PERSISTE LA PUNIBILITA' - LAMENTATA MANCANZA DI UNA ESPRESSA DISPOSIZIONE TRANSITORIA - NON NECESSITA' DELLA STESSA - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla piu' complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed e' quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilita' dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma piu' favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 13 legge 86/1990art. 20 legge 86/1990art. 323 Codice penale
REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO E ABUSO INNOMINATO D'UFFICIO - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA PRIMA FATTISPECIE CRIMINOSA E MODIFICAZIONE DELLA SECONDA A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE NELLE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI: PREVISONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER FATTISPECIE DI PIU' GRAVE RILEVANZA PENALE (QUALE L'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO) RISPETTO AD ALTRE (QUALE L'ABUSO IN ATTI D'UFFICIO) PER LE QUALI PERSISTE LA PUNIBILITA' - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.
Riguarda ancheart. 20 legge 86/1990art. 323 Codice penaleart. 13 legge 86/1990
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI DI CREDITO -DIPENDENTI - NORME PENALI CONCERNENTI IL REATO DI INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - RITENUTA APPLICABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PEN., ART. 324, IN RELAZIONE ALL'ART. 357, N. 1. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).
Riguarda ancher.d. 1398/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357 n. 1 stesso codice, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 6 marzo 1987, con riferimento all'art. 3, co. primo, Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…
ECLI:IT:COST:1988:309 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per l…
ECLI:IT:COST:1992:6 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
ECLI:IT:COST:1991:66 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 9
Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella …
Art. 315
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86…
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali…
Art. 22
Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 20, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo…
Art. 86
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 11
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della richiesta di procedimento (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299). La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi nè l'arresto in flagranza nè l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione. TITOLO II. Dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 137
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art324 · fonte su Normattiva