Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1983 al 19 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 19 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1031/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    Sono inammissibili le questioni di legittimita` in via principale, degli artt. 30 e 32 della legge n. 979 del 1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia, per totale carenza di motivazione sulle ragioni dell'impugnativa.

    Art. 117 cost. · Art. 30 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 32 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 4 Disposizioni per la difesa del mare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art32 · fonte su Normattiva