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Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 marzo 2001, n. 93
4La L. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000".
Testo in vigore dal 19 aprile 2001 al 2 febbraio 2016
