Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia. I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino gia' il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/1967

    Questione infondata
    9 marzo 1967

    L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché, nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".

    Art. 41 cost. · Art. 1 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art1 · fonte del testo