I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

  • a)l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
  • b)la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
  • c)l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 24 agosto 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art13 · fonte del testo