Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, puo':

  • a)rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari; ((b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate, ed insetti o altri nemici delle stesse)).

Testo vigente dal 22 agosto 1936

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 7 parole tolte, 16 parole aggiunte.

b) ordinare la costituzione tolto: dei Consorzi obbligatori fra proprietari e conduttori aggiunto: di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, aggiunto: conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivateaggiunto: , ed insetti o altri nemici delle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art11 · fonte del testo