Articolo abrogato dal regio d.l. 11 giugno 1936, n. 1530, convertito senza modificazioni dalla l. 18 gennaio 1937, n. 428.
Abrogato dal 22 agosto 1936
Articolo abrogato dal regio d.l. 11 giugno 1936, n. 1530, convertito senza modificazioni dalla l. 18 gennaio 1937, n. 428.
Abrogato dal 22 agosto 1936
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 103 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare, in via eccezionale, su proposta del prefetto, sentiti il commissario provinciale per le malattie delle piante e la Sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia, la costituzione di Consorzi obbligatori tra proprietari e conduttori di terreni tenuti a compiere operazioni di difesa contro determinate malattie delle piante e insetti o altri nemici delle stesse, qualora l'urgenza e la necessita' della difesa rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo. Il decreto del Ministro che ordina la costituzione del Consorzio ne stabilira' la circoscrizione, la sede e la durata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 GIUGNO 1936, N. 1530, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 GENNAIO 1937, N. 428
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art12 · fonte del testo