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La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonche' le eventuali spese per l'esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno ripartite tra i proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni, interessati al Consorzio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 7 febbraio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art19 · fonte del testo