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((La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonche' le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi)).
Testo in vigore dal 7 febbraio 1933 al 8 novembre 2006
