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Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'Ufficio centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti: 1° gli Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia; 2° i Regi osservatori per le malattie delle piante; 3° i Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Sono Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

  • a)la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;
  • b)i Laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia, i Laboratori di entomologia agraria e di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore di Portici, il Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino. Ai Regi osservatori per le malattie delle piante sono affidati la vigilanza all'interno, quella sull'importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli Osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilira' secondo le esigenze dei servizi e la disponibilita' dei mezzi e del personale. I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai Commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, puo' essere demandato il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi di difesa di cui al titolo II della presente legge, nonche' quello della direzione locale delle operazioni di lotta dichiarate obbligatorie. Gli ispettori per le malattie delle piante e i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali delegati per i servizi di ispezione di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonche' per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse loro affidare.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art22 · fonte del testo