Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari. Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali. I funzionari della Milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art23 · fonte del testo