Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1960 al 8 novembre 2006. 278 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La Commissione amministratrice e' composta:
tolto: a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
tolto: b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;
tolto: c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
tolto: d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
tolto: e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attivita' del Consorzio;
tolto: f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della, provincia in cui ha sede il Consorzio. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali. Sono altresi' membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio e' istituito. I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente ed il vice-presidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art24 · fonte del testo