Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attivita' saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzi obbligatori, al Consiglio provinciale dell'economia, che e' tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art33 · fonte del testo