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I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari. Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali. I funzionari della Milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art23 · fonte del testo