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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita la vigilanza sui Consorzi e puo' in ogni tempo scioglierne la Commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art25 · fonte del testo