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La direzione tecnica dei Consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, sara' affidata a personale specializzato, retribuito dal Consorzio e nominato dalla Commissione amministratrice in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata di funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella n. 91, dell'allegato A al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395. Il trattamento economico del detto personale sara' stabilito col regolamento stesso. Fino a quando i Consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sara' mantenuta gratuitamente dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art27 · fonte del testo