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((La direzione tecnica dei consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 e' affidata a personale specializzato. La nomina di tale personale ha luogo in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata dei funzionari appartenenti al ruolo del delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella B del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247. Il trattamento economico sara' stabilito nel regolamento stesso)). Fino a quando i Consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sara' mantenuta gratuitamente dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006
