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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. La spesa occorrente potra' essere anticipata dal Ministero, ma di essa la meta' dovra', in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o piu' esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 10 settembre 1960
