Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti di credito agrario, creati col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere, ai Consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente, sia per le spese inerenti ad altri compiti ad essi affidati dalla presente legge. Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art30 · fonte del testo