Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1960 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. La spesa occorrente potra' essere anticipata dal Ministero, ma di essa la meta' dovra', in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o piu' esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. ((Il rimborso non e' dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la meta' della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa)).

Testo in vigore dal 10 settembre 1960 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 10 settembre 1960. 39 parole aggiunte.

… e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. aggiunto: Il rimborso non e' dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la meta' della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art29 · fonte del testo