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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. La spesa occorrente potra' essere anticipata dal Ministero, ma di essa la meta' dovra', in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o piu' esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. ((Il rimborso non e' dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la meta' della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa)).
Testo in vigore dal 10 settembre 1960 al 8 novembre 2006
