Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel caso in cui due o piu' consorszi intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17, per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale e' amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attivita' relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art32 · fonte del testo