Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →
Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie e i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati con le operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione. La distruzione di viti fillosserate non puo' essere ordinata che' dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non e' dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale, pero', non puo' oltrepassare la larghezza di metri 10 intorno alla prima. La spesa per la distruzione di viti fillosserate sara' sostenuta nella misura del 50 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il 40 per cento fara' carico alla Provincia e per il 10 per cento al Consorzio per la viticoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' tuttavia concedere speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, da emanarsi di concerto col Ministero delle finanze, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni ed affittuari coltivatori diretti dei fondi danneggiati.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006
