Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facolta':
tolto: a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonche' dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;
tolto: b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;
tolto: c) impedire l'esportazione per l'estero di piante parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione. Nessuna indennita' e' dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art9 · fonte del testo