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I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facolta':

  • a)imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonche' dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;
  • b)vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;
  • c)impedire l'esportazione per l'estero di piante parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione. Nessuna indennita' e' dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art9 · fonte del testo