Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero delle corporazioni, puo', con suo decreto:
tolto: a) sospendere la importazione ed il transito nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;
tolto: b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto puo' avere luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;
tolto: c) dettare norme e modalita' da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente;
tolto: d) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;
tolto: e) disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art8 · fonte del testo