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Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentato del 40 per cento. L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art26 · fonte su Normattiva