Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)
Art. 29
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Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980
