L'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 7 Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1991, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 6/5/1992, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennita' integrativa speciale".

Testo vigente dal 7 maggio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 204/1992

    Ha colpito questo articolo
    29 aprile 1992

    Come la Corte ha già avuto modo di statuire, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo, in caso di espletamento di una nuova attività lavorativa, può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione di questa nuova attività che ne giustifichi la misura: cosicché non sono legittime le norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Ne consegue che violano l'art. 36, primo comma, della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali rispettivamente prevedono, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato, il primo l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, il secondo, invece, il congelamento dell'importo dovuto al 31 dicembre 1978 di detta indennità. Tali articoli pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennità integrativa speciale, spettando al legislatore, che deve provvedervi nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la determinazione di tale misura e quella della relativa decorrenza. - Con analoga decisione, in base allo stesso principio: S. n. 566/1989.

    Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/1991

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 1991

    La mancata corresponsione, al titolare di due pensioni, dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione, riconosciuto invece al titolare di pensione che presti lavoro alle dipendenze di terzi, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 17, legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 386/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    Manifesta infondatezza della questione in quanto concernente norma già incisa da dichiarazione di illegittimità costituzionale. - S. n. 204/1992.

    Art. 36 cost. · Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art17 · fonte su Normattiva