Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1978 al 2 marzo 1989. Leggi il testo vigente →
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento. Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo. Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potra' avvalersi, oltre che dei titoli di spesa previsti all'articolo 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ordinativi diretti speciali a favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata. Nel caso in cui l'Amministrazione risulti debitrice, rispetto alle anticipazioni di cui al primo comma, provvedera' a rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio - dietro richiesta di questo - della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: "Spese per differenze di cambio relative ad accreditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato". Nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, la differenza a credito dovra' essere portata a scomputo della eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvedera' al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato: "Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze su operazioni in valuta estera per conto del Ministero degli affari esteri".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 2 marzo 1989
