Art. 54
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento. Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482)).
Testo in vigore dal 1 marzo 2002 al 14 giugno 2016
