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Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici,((...)), non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N.359)) Per i lavori di cui al comma 2 e' introdotta ((...)) la facolta', esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. ((...)) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1992 al 13 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art33 · fonte su Normattiva