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Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N.359 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498)) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 6 marzo 1994
