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Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terra' conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art7 · fonte su Normattiva