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La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 155/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28~art5 · fonte su Normattiva