Art. 11 — Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia
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Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infarlzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicita' adeguata sulla qualita' della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.
Testo in vigore dal 5 settembre 1997 al 15 agosto 2018
