Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 12 — Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216

Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art12 · fonte su Normattiva