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Le disposizioni della presente legge si applicano:

  • 1)ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  • 2)al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
  • 3)ai consiglieri regionali;
  • 4)ai consiglieri provinciali;
  • 5)ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. ((5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

Testo in vigore dal 24 luglio 2012 al 20 aprile 2013

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urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art1 · fonte su Normattiva