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Le disposizioni della presente legge si applicano:
- 1)ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2)al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3)ai consiglieri regionali;
- 4)ai consiglieri provinciali; (( 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti)).
Testo in vigore dal 25 gennaio 1986 al 24 luglio 2012
